Art. 2.

      1. La concessione di cui all'articolo 1 può avere durata sino a cento anni e deve essere rilasciata per attività turistico-alberghiere da definire con regolamento adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.